L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle
accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
-L' Associazione può emettere "titoli di solidarietà".
ARTICOLO 4: Patrimonio ed entrate dell'associazione.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili
e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o
contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi
netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone
delle seguenti entrate:
- del fondo di dotazione costituito dagli eventuali versamenti effettuati da
tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua
attività.
Il consiglio direttivo annualmente può stabilire la quota di
versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da
parte di chi intende aderirvi.
La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno,
nella misura di euro dieci.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborso ulteriori rispetto all'eventuale versamento
originario.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, se dovuti.
In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell'Associazione né in caso dì morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato
all'Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi,
né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
ARTICOLO 5: Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari
dell'Associazione
Sono aderenti dell'Associazione:
- i fondatori;
- i soci dell'Associazione;
- i benemeriti dell'Associazione;
- i beneficiari dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposto per un periodo temporaneo.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore
di età il diritto di voto nel l'assemblea per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione.
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione
dell'Associazione stessa.
Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono
all'Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati
i servizi che l'associazione si propone di svolgere.
Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano
versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio
direttivo.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa
domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le
finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne
statuto e regolamenti.
Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande
di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento in assenza di un
provvedimento entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.
In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare
la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento
notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione
stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a
quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di
recesso.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi
all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali
l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le
ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al presente statuto; in
tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla
pronuncia dell'arbitro stesso. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far
parte dell’associazione, perde ogni diritto a patrimonio sociale e ai contributi
versati.
ARTICOLO 6: Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- l’assistente spirituale;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il direttore artistico;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori.
ARTICOLO 7: L'assemblea
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti
all'Associazione.
L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per
l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
Essa inoltre:
- provvede alla nomina, tra gli aderenti all'Associazione,
del consiglio direttivo e del collegio dei revisori;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività
dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal
presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi
lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto)
degli aderenti o da almeno 3 (tre) consiglieri.
La convocazione deve essere fatta con avviso da affiggere
nella sede dell'Associazione almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per
l'adunanza.
In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita se
è presente la maggioranza assoluta degli associati. In seconda convocazione
l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati
presenti.
Le deliberazioni per essere valide devono essere prese dalla
maggioranza assoluta dei presenti.
ARTICOLO 8: Il consiglio direttivo
L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo
composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove
membri, compresi il presidente, il vice presidente, il tesoriere, il direttore
artistico e i consiglieri.
I consiglieri durano in carica per tre anni e sono
rieleggibili.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente e delibera
validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo
il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio
ricoperto.
ARTICOLO 9: Il presidente
Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza
dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può
attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio
stesso.
Al presidente dell'Associazione compete, sulla base delle
direttive emanate dall'Assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il
presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo
operato.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio
direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,
verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma
ove se ne presenti la necessità.
Il presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo
da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea,
corredandolo di idonea relazione.
ARTICOLO 10: Il vice presidente
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie
funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova
dell'adempimento del presidente.
ARTICOLO 11: Assistente spirituale.
L’Assistente spirituale assicura la piena comunione con la
Chiesa (Diocesi e Parrocchia), garantendo l’integrità della persona e la
disciplina ecclesiastica; inoltre si occupa della cura pastorale e spirituale
dei membri dell’Associazione, la comunione nell’intera associazione tra i membri
stessi e la comunità locale parrocchiale. Il suo è un aiuto valido e essenziale
ma non sostituisce la responsabilità del consiglio in materia non religiosa.
Partecipa alle riunioni del consiglio ma non esercita il diritto di voto in
questioni economiche o amministrative. Le funzioni di assistente spirituale sono
svolte dal Parroco della Parrocchia San Pasquale Baylon di Lizzano (TA) o da un
suo delegato.
ARTICOLO 12: Il segretario del Consiglio Direttivo
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle
adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il
consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano
necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione
dell'associazione.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle
assemblee del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti
all'Associazione. Può essere nominato segretario un membro del consiglio
direttivo oppure, qualora il consiglio stesso lo ritenesse necessario,
l’incarico può essere affidato ad un altro associato.
ARTICOLO 13: Libri dell'Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
!'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché il libro
degli aderenti all'Associazione.
ARTICOLO 14: Il direttore artistico
Il direttore artistico cura la direzione artistica delle
manifestazioni in cui è impegnata l'Associazione.
ARTICOLO 15: Il tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e
ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei
libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio
consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.
ARTICOLO 16: Bilancio preventivo
Entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il consiglio
direttivo è convocato per la stesura del bilancio preventivo, per l’anno
successivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
ARTICOLO 17: Bilancio consuntivo
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare: apre il
giorno 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il trentuno marzo
di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea, dopo la verifica dei revisori.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede
dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata
per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla sua lettura.
ARTICOLO 18: Il Consiglio dei Revisori
La gestione dell’associazione sarà controllata da un collegio
dei revisori, costituito da tre membri, eletti dall’assemblea dei soci. I
revisori accerteranno la regolarità della contabilità sociale, procedendo in
qualsiasi momento, anche individualmente, a atti di ispezione e controllo.
Durano in carica 3 anni.
ARTICOLO 19: Avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 20: Modifiche allo statuto
Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione
dell’assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo o della maggioranza
dei soci. Non potranno essere modificati gli scopi dell’associazione.
ARTICOLO 21: Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa,
l'Associazione, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
ARTICOLO 22: Clausola compromissoria.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della
esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di
compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che
giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad
arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti
contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il
Presidente del Tribunale di Taranto.
ARTICOLO 23: Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente
statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel
libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del
Codice civile.