Statuto dell'Associazione
"Pietre vive - APS"
Adeguamento
statutario
Ente di
Terzo Settore
(Atto esente dall’imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del
Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconosciuta in quanto la
modifica ha scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o
integrazioni normative)
PIETRE VIVE
APS
Premessa:
L’Assemblea
straordinaria, in data 06 maggio 2021, decide la modifica dello Statuto
dell’Associazione in forza del quale l’Associazione, costituita in data
20 ottobre 2003, con atto costitutivo registrato in data 27 ottobre
2003, presso l’AdE di Taranto al n. 4467, serie IE, adegua il proprio
statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg. n. 117/2017 assume
la veste giuridica di Associazione di promozione sociale e la nuova
denominazione Pietre Vive APS, si iscriverà nel rispettivo registro
regionale e, quando in vigore, trasmigrerà nel Registro Unico nazionale
del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale
iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell’iscrizione negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
DENOMINAZIONE - FINALITÀ ED
OGGETTO - SEDE
Art. 1
L’Associazione Pietre Vive APS formalmente costituita come in premessa,
in adeguamento statutario si costituisce ai sensi del D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117, come Ente di Terzo Settore denominato "Pietre Vive APS ".
L’associazione
ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando
istituito.
La durata
dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2
L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale. Essa opera prevalentemente nell'ambito delle attività di
interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo
Settore ed intende promuovere iniziative mirate a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e
protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e
118, quarto comma, della Costituzione. Tali finalità saranno perseguite
tramite l’impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione nella
provincia di Taranto, nella regione, in campo nazionale ed all'estero.
L’associazione
opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, in via principale in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti
attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo
Settore:
a) educazione,
istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive
modificazioni;
c) organizzazione e
gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) organizzazione e
gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso;
e) formazione
extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della povertà educativa;
f) beneficenza,
sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui
alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
g) riqualificazione
di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
L'Associazione si
propone di promuovere, organizzare e gestire servizi socio-culturali,
educativi e formativi, in particolare:
1.
L’associazione si costituisce con l’obiettivo di tutelare e promuovere i
beni culturali materiali e immateriali come veri e propri simboli della
comunità, come la salvaguardia dei Riti, Miti e Ricorrenze religiose
della comunità stessa. Vuole favorire e sostenere l’approfondimento
storico-scientifico, per coinvolgere in esso le istituzioni e i
cittadini, con l’obiettivo di mantenere viva la tradizione, in
particolare quella delle feste patronali, espressione della nostra
cultura e presupposto per un confronto con altre culture fondato sulla
conoscenza e sulla ricerca di valori comuni;
2.
L’Associazione nasce per tutelare e far conoscere le rappresentazioni
rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi ed in
particolare per l’organizzazione
e realizzazione della sacra rappresentazione della Passione di Gesù
Cristo in collaborazione con la Parrocchia San Pasquale Baylon di
Lizzano e altre manifestazioni similari e collaterali sempre a carattere
popolare-religioso,;
3.
Organizzazione e realizzazione di servizi sociali e culturali;
4.
Promozione di iniziative atte ad assicurare lo svolgimento di
servizi culturali avvalendosi di strutture proprie;
5.
Attività culturali: promozione, organizzazione e realizzazione di
tavole rotonde, incontri, convegni, conferenze, congressi, dibattiti,
mostre, rassegne, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche,
proiezione di film e documentari, corsi finalizzati a perseguire lo
scopo associativo;
6.
Iniziative ricreative: teatro e intrattenimenti musicali curati
dai soci o da compagnie e complessi esterni, trattenimenti per anziani e
per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali;
7.
Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in
occasione di festività, ricorrenze o altro;
8.
Attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di
gruppi sportivi nei settori più congeniali all’associazione;
9.
Perseguire la qualificazione, il miglioramento professionale,
sociale ed artistico nei campi della didattica, della cultura, dello
spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e
dell’arte in generale;
10.
Promuovere e favorire iniziative di istruzione e formazione di
ogni genere ed orientamento;
11.
Promuovere iniziative per favorire, sviluppare e sostenere
aziende e privati negli ambiti della sicurezza, della qualità della vita
e dello sviluppo sostenibile;
12.
Attività editoriale, letteraria e musicale curando la diffusione
e la pubblicazione di periodici e materiale audio televisivo;
13.
Favorire l’accesso nella società ai cittadini più svantaggiati e
con disabilità di ogni tipo;
14.
Servizi ricreativi, sportivi e viaggi;
15.
Somministrazione di bevande e alimenti ai soci ed al pubblico in
occasione di eventi, prevalentemente proveniente dal commercio equo e
solidale o da produzione biologica e biodinamica.
L'associazione
potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano
strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale.
Per lo svolgimento
delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone
aderenti agli enti associati.
L'associazione
potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’associazione
potrà accedere a finanziamenti comunali, regionali, nazionali, europei
ed internazionali di qualsiasi natura.
L’Associazione è
costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del
codice civile e della legislazione vigente.
Potrà adottare le
procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità
giuridica ed il riconoscimento di ente morale.
In quanto Ente di
Terzo Settore si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo
settore indicando gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Per il
perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire
anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide
finalità e metodi, nonchè collaborare con Enti pubblici e privati al
fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Ai sensi dell’art.
6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività
diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali
rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito
Decreto ministeriale.
L’individuazione di
tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita
delibera.
L’associazione può
esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a
terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -
al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel
rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3
L'associazione ha sede in Lizzano(TA) al Largo Convento civico 48. Il
trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà
avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO ED ESERCIZI
FINANZIARI
Art. 4 Il
patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito
dagli associati costituenti in sede di costituzione:
a) dai beni mobili
ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da altre forme
di raccolta fondi ai sensi di legge;
e) da ogni entrata
che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.
Le entrate sono
costituite da:
a) quote
associative degli aderenti;
b) contributi di
privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di
Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
c) donazioni e
lasciti testamentari;
d) rimborsi
derivanti da convenzioni;
e) rendite
patrimoniali;
f) attività di
raccolta fondi;
g) entrate
derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) contributi
specifici su particolari progetti educativi;
i) ogni altra
entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs.
n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle
di interesse generale di cui all’art. 2 del presente statuto che a
qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Il Consiglio
Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi,
nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto
per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 Gli esercizi
sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà
essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale
L'esercizio
finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi
giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio
Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio
redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri
dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste
di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio potrà
essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in caso
di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad
Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero).
LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 6 Oltre alle
scritture prescritte dalla legge, l'Associazione deve tenere:
a) il libro degli
associati, a cura dell'organo direttivo;
b) il libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura
dell'organo direttivo;
c) il libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo a propria cura e,
ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.
ASSOCIATI VOLONTARI SOSTENITORI
LAVORATORI
Art. 7 Sono
associati le persone o enti che si dichiarino in pieno accordo e
sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta
dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal
Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota
associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso
considerando un importo tale da non imporre limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche degli aderenti.
Per privilegiare il
lavoro in rete l’Associazione può prevedere l’ammissione come associati
di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che
il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle
associazioni di promozione sociale.
La deliberazione
del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel
libro degli associati.
In caso di rigetto
della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la
deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e
comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione
della sua successiva convocazione.
Gli associati hanno
diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su
specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività
dell'associazione entro quindici giorni dall'apposita richiesta scritta.
Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri
scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività
dell'associazione.
Gli associati hanno
diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta
rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci
giorni di preavviso.
I soci ed i loro
familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di
frequentare i locali e le strutture dell’Associazione, di usufruire dei
relativi servizi e di partecipare alle attività ed alle manifestazioni
organizzate.
Le modalità
associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Art. 8 La qualità
di associato si perde:
a)
per decesso;
b)
per morosità nel pagamento della quota associativa senza
giustificato motivo;
c)
dietro presentazione di dimissioni scritte;
d)
per indegnità.
Perdono la qualità
di socio per indegnità coloro che si rendono colpevoli di atti di
indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono
violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure coloro che
senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività
prolungata.
La perdita della
qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il
provvedimento di indegnità di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60
(sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà
deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.
I volontari sono
persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Sono Soci volontari
gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera
scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del
volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario.
Al volontario
possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfetario.
Ai sensi dell’art.
17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono
essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10
euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio
Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale
svolge la propria attività volontaria.
Non si considera
volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali
nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano
attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.
117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi
allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
I soci volontari
sono iscritti in un apposito registro.
SOSTENITORI
Possono altresì
essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che,
condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e
volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il
diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere
informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese
dall’associazione.
LAVORATORI
L’associazione può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove
necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale
di cui all’art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie
finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività
non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari
o al 5 per cento del numero degli associati.
ORGANI SOCIALI E CARICHE
ELETTIVE
Art. 9 Sono organi
dell’associazione:
a)
l’ Assemblea dei soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
l’Organo di controllo, laddove eletto;
d)
il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche
sociali sono elettive.
ASSEMBLEA
Art. 10 L'assemblea
è un organo sovrano ed è composta da tutti gli associati.
L’Assemblea:
a) nomina e revoca
i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca,
quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
c) approva il
bilancio;
d) delibera sulla
responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
e) delibera
sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del
Consiglio Direttivo sopra previsto dall'art. 8;
f) delibera sulle
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva
l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo
scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'Associazione;
i) delibera sugli
indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
l) delibera sugli
altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e
statuto alla sua competenza.
Art. 11 Gli
associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo quando lo
stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all'art. 5,
mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a
ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione
dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15
(quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve
pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo
degli associati.
All’assemblea sono
convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio
definitivo dell’Assemblea.
L'assemblea deve
essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.
Art. 12 Hanno
diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel
libro degli associati.
Ciascun associato
ha un voto.
Nelle delibere di
approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per
le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione
delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su
scheda.
Le deliberazioni
sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi
del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea
e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Art. 13 Ciascun
associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato
mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare un solo associato.
Art. 14 L'assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza,
dal Vice Presidente; in caso di assenza contemporanea dei due
l'assemblea nomina un proprio Presidente.
Il Presidente
dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due
scrutatori.
Spetta al
Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il
diritto di voto.
Delle riunioni di
assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro
delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
Art. 15 Per la
validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è
richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in
seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia
il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa
con la maggioranza di voti degli intervenuti.
Per le modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della
maggioranza degli associati.
Per deliberare lo
scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi
del successivo art. 27, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
Per le modifiche
statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli
associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un
minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti
dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti possono
essere rieleggibili.
Tutti i componenti
devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate,
tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere
eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio nomina
nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto
l'Assemblea degli associati.
I consiglieri entro
30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione
nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito,
indicando per ciascuno di essi cosa rappresenta nell’ente, precisando se
disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito
agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale
del Terzo settore.
Art. 17 Il
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario o opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in
ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.
La convocazione è
fatta con avviso affisso nella sede sociale oppure con comunicazione
inviata tramite posta elettronica (e-mail) o sistema di messaggistica
varia almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza,
il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche,
con sole 24 ore di preavviso.
Per la validità
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Il Consiglio è
presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.
Delle riunioni e
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo
verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo direttivo. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno
o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga
attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse
esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da
sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro
che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare
consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare
l’Assemblea per indire nuove elezioni.
Art. 18 Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Esso pone in essere
ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di
attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza
dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
- elegge tra i
propri componenti il presidente;
- elegge tra i
propri componenti il vice presidente;
- elegge il
tesoriere, il segretario e il direttore artistico;
- attua tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione
dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone e
propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le
attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili
dall’associazione;
- predispone
annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la
discussione e la sua approvazione;
- predispone
annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo
presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce
procure generali e speciali;
- assume e licenzia
eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e
retribuzioni;
- propone
all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e
degli organi sociali;
- riceve, accetta o
respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e
respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in
ordine alla perdita dello status di socio.
Il Consiglio
Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi,
nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto
per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Esso procede pure
alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea,
ai sensi di legge e del precedente art. 5.
Il
Presidente
Art. 19 Il
Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso
della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È
autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e
a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte
dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o
speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono
esercitate dal Vice Presidente.
In casi di
oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli
alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo,
per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi
risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente
convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura
l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e
dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la
necessità.
Il Vice Presidente
Art. 20 Il Vice
Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito
all’esercizio delle proprie funzioni.
Il Tesoriere
Art. 21 Al
Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e
di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal
Consiglio.
Al Tesoriere può
essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare
assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e
comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni
affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal
Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene
definito dal Consiglio Direttivo.
Può essere nominato
tesoriere un membro del consiglio direttivo oppure, qualora il consiglio
stesso lo ritenesse necessario, l’incarico può essere affidato ad un
altro associato.
Il Segretario
Art. 22 Al
Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali
delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi
libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e coadiuva il
presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività
esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento
dell'amministrazione dell'associazione.
Può essere nominato
segretario un membro del consiglio direttivo oppure, qualora il
consiglio stesso lo ritenesse necessario, l’incarico può essere affidato
ad un altro associato.
Il Direttore
Artistico
Art. 23 Il
Direttore Artistico cura la direzione artistica delle manifestazioni in
cui è impegnata l’associazione.
E’ competente
esclusivo riguardo alla direzione artistica dell’Associazione e fornisce
al Consiglio Direttivo le linee programmatiche delle varie attività.
Può essere nominato
direttore artistico un membro del consiglio direttivo oppure, qualora il
consiglio stesso lo ritenesse opportuno, l’incarico può essere affidato
ad un altro associato o ad un non socio.
L’Assistente
Spirituale
Art. 24
L’Assistente Spirituale si occupa della cura pastorale e spirituale dei
membri dell’Associazione, della comunione nell’intera associazione tra i
membri stessi e la comunità locale parrocchiale. Il suo è un aiuto
valido ed essenziale ma non sostituisce la responsabilità del consiglio
direttivo in materia non religiosa. Partecipa alle riunioni del
consiglio direttivo ma non esercita il diritto di voto. Le funzioni di
assistente spirituale sono svolte dal Parroco della Parrocchia San
Pasquale Baylon di Lizzano (TA) o da un suo delegato.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE
LEGALE DEI CONTI
Art. 25 Quando è
per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è
costituito da un Collegio composto da tre persone o da una sola persona
aventi i requisiti di legge e nominati annualmente dalla assemblea degli
associati.
L'organo di
controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare
ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Ove obbligatorio
per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un
revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.
PUBBLICITA’TRASPARENZA BILANCIO
SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE
Art. 26 Il
Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza
degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare
riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali
obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e
deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e,
qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti
sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione
anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui
l’associazione si avvale.
Le richieste di
accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente
dell’associazione.
Bilancio sociale e
informativa sociale
Se ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro
annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati
nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui
eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO
Art. 27 Lo
scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le
modalità e le
maggioranze previste
dell’art. 15 dello statuto.
In caso di
estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà
essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo
approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere
positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo
settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti
del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso
possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione
pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di
parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
NORMA FINALE
Art. 28 Per quanto
non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al
Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
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