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Statuto dell'Associazione

"Pietre vive - APS"

 Adeguamento statutario

Ente di Terzo Settore

(Atto esente dall’imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconosciuta in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative)

PIETRE VIVE APS

Premessa:

L’Assemblea straordinaria, in data 06 maggio 2021, decide la modifica dello Statuto dell’Associazione in forza del quale l’Associazione, costituita in data 20 ottobre 2003, con atto costitutivo registrato in data 27 ottobre 2003, presso l’AdE di Taranto al n. 4467, serie IE, adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg. n. 117/2017 assume la veste giuridica di Associazione di promozione sociale e la nuova denominazione Pietre Vive  APS, si iscriverà nel rispettivo registro regionale e, quando in vigore, trasmigrerà  nel Registro Unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

DENOMINAZIONE - FINALITÀ ED OGGETTO - SEDE

Art. 1 L’Associazione Pietre Vive APS  formalmente costituita come in premessa, in adeguamento statutario si costituisce ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, come Ente di Terzo Settore denominato "Pietre Vive APS ".

L’associazione ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore ed intende promuovere iniziative mirate a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. Tali finalità saranno perseguite tramite l’impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione nella provincia di Taranto, nella regione, in campo nazionale ed all'estero.

L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si propone di promuovere, organizzare e gestire servizi socio-culturali, educativi e formativi, in particolare:

1.     L’associazione si costituisce con l’obiettivo di tutelare e promuovere i beni culturali materiali e immateriali come veri e propri simboli della comunità, come la salvaguardia dei Riti, Miti e Ricorrenze religiose della comunità stessa. Vuole favorire e sostenere l’approfondimento storico-scientifico, per coinvolgere in esso le istituzioni e i cittadini, con l’obiettivo di mantenere viva la tradizione, in particolare quella delle feste patronali, espressione della nostra cultura e presupposto per un confronto con altre culture fondato sulla conoscenza e sulla ricerca di valori comuni;

2.     L’Associazione nasce per tutelare e far conoscere le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi ed in particolare per l’organizzazione e realizzazione della sacra rappresentazione della Passione di Gesù Cristo in collaborazione con la Parrocchia San Pasquale Baylon di Lizzano e altre manifestazioni similari e collaterali sempre a carattere popolare-religioso,;

3.     Organizzazione e realizzazione di servizi sociali e culturali;

4.     Promozione di iniziative atte ad assicurare lo svolgimento di servizi culturali avvalendosi di strutture proprie;

5.     Attività culturali: promozione, organizzazione e realizzazione di tavole rotonde, incontri, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, rassegne, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari, corsi finalizzati a perseguire lo scopo associativo;

6.     Iniziative ricreative: teatro e intrattenimenti musicali curati dai soci o da compagnie e complessi esterni, trattenimenti per anziani e per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali;

7.     Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;

8.     Attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all’associazione;

9.     Perseguire la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico nei campi della didattica, della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale;

10.   Promuovere e favorire iniziative di istruzione e formazione di ogni genere ed orientamento;

11.   Promuovere iniziative per favorire, sviluppare e sostenere aziende e privati negli ambiti della sicurezza, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile;

12.   Attività editoriale, letteraria e musicale curando la diffusione e la pubblicazione di periodici e materiale audio televisivo;

13.   Favorire l’accesso nella società ai cittadini più svantaggiati e con disabilità di ogni tipo;

14.   Servizi ricreativi, sportivi e viaggi;

15.   Somministrazione di bevande e alimenti ai soci ed al pubblico in occasione di eventi, prevalentemente proveniente dal commercio equo e solidale o da produzione biologica e biodinamica.

L'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale.

Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L’associazione potrà accedere a finanziamenti comunali, regionali, nazionali, europei ed internazionali di qualsiasi natura.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

In quanto Ente di Terzo Settore si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore indicando gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonchè collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 L'associazione ha sede in Lizzano(TA) al Largo Convento civico 48. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 4 Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;

e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Le entrate sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) contributi specifici su particolari progetti educativi;

i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero).

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati, a cura dell'organo direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

ASSOCIATI VOLONTARI SOSTENITORI LAVORATORI

Art. 7 Sono associati le persone o enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso considerando un importo tale da non imporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli aderenti.

Per privilegiare il lavoro in rete l’Associazione può prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro quindici giorni dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.

I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate.

Le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Art. 8 La qualità di associato si perde:

a)    per decesso;

b)    per morosità nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;

c)    dietro presentazione di dimissioni scritte;

d)    per indegnità.

Perdono la qualità di socio per indegnità coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure coloro che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di indegnità di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Sono Soci volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

LAVORATORI

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 9 Sono organi dell’associazione:

a)    l’ Assemblea dei soci;

b)    il Consiglio Direttivo;

c)    l’Organo di controllo, laddove eletto;

d)    il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ASSEMBLEA

Art. 10 L'assemblea è un organo sovrano ed è composta da tutti gli associati.

L’Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo sopra previsto dall'art. 8;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Art. 11 Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all'art. 5, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

All’assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

Art. 12 Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 13 Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Art. 14 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza, dal Vice Presidente; in caso di assenza contemporanea dei due l'assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 15 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 27, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi cosa rappresenta nell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione è fatta con avviso affisso nella sede sociale oppure con comunicazione inviata tramite posta elettronica (e-mail) o sistema di messaggistica varia almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per indire nuove elezioni.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;

- elegge il tesoriere, il segretario e il direttore artistico;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

- predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;

- individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;

- predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 5.

Il Presidente

Art. 19 Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vice Presidente

Art. 20 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Il Tesoriere

Art. 21 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Può essere nominato tesoriere un membro del consiglio direttivo oppure, qualora il consiglio stesso lo ritenesse necessario, l’incarico può essere affidato ad un altro associato.

Il Segretario

Art. 22 Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Può essere nominato segretario un membro del consiglio direttivo oppure, qualora il consiglio stesso lo ritenesse necessario, l’incarico può essere affidato ad un altro associato.

Il Direttore Artistico

Art. 23 Il Direttore Artistico cura la direzione artistica delle manifestazioni in cui è impegnata l’associazione.

E’ competente esclusivo riguardo alla direzione artistica dell’Associazione e fornisce al Consiglio Direttivo le linee programmatiche delle varie attività.

Può essere nominato direttore artistico un membro del consiglio direttivo oppure, qualora il consiglio stesso lo ritenesse opportuno, l’incarico può essere affidato ad un altro associato o ad un non socio.

L’Assistente Spirituale

Art. 24 L’Assistente Spirituale si occupa della cura pastorale e spirituale dei membri dell’Associazione, della comunione nell’intera associazione tra i membri stessi e la comunità locale parrocchiale. Il suo è un aiuto valido ed essenziale ma non sostituisce la responsabilità del consiglio direttivo in materia non religiosa. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ma non esercita il diritto di voto. Le funzioni di assistente spirituale sono svolte dal Parroco della Parrocchia San Pasquale Baylon di Lizzano (TA) o da un suo delegato.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 25 Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone o da una sola persona aventi i requisiti di legge e nominati annualmente dalla assemblea degli associati.

L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

PUBBLICITA’TRASPARENZA BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 26 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 15 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 28 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.